STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
“International Women’s Forum - APS”
Table of Contents
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “International Women’s Forum Bologna – APS (in sigla IWF Bologna)”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
IWF Bologna ha per scopo la promozione delle relazioni sociali e culturali e delle opportunità professionali delle donne straniere residenti in Italia, delle donne italiane con esperienze di vita all’estero e delle donne comunque interessate ad arricchire la propria vita con una dimensione internazionale di esperienze e relazioni.
L’Associazione opera senza discriminazione di carattere politico, religioso, di razza, di etnia, o di genere.
L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
Organizzazione, gestione e promozione di attività culturali, professionali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e di beneficenza, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
- Promuovere reti, risorse e opportunità professionali;
- Sostenere progetti della comunità e altre iniziative filantropiche;
- Organizzare incontri con relatori con esperienze personali significative;
- Promuovere visite culturali guidate;
- Organizzare escursioni in città e nella regione;
- Organizzare incontri per scambi culturali e linguistici.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti. Per le attività dell’associazione si utilizza la lingua inglese così da assicurare la partecipazione di tutte le associate.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
- quote e contributi delle associate;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle associate, lavoratori e collaboratori, amministratori e alle altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui la volontaria è socia o associata.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° luglio ed il 30 giugno di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea delle socie entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 – Componenti dell’Associazione
Possono essere socie dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero delle aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Art. 5 – Procedura di ammissione delle socie
L’ammissione di una nuova associata è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessata. La deliberazione è comunicata all’interessata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed annotata nel libro delle associate, dopo che questa avrà versato la quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo della nuova aderente nel libro delle socie, dopo che la stessa avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessata e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associata o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art. 6 – Perdita della qualità di socia
La qualità di socia si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 10 giorni dal formale sollecito;
- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso della socia viene annotato sul libro delle associate da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti della socia devono essere contestati per iscritto, consentendo alla stessa facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associata ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea delle socie che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro socie conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7 – Diritti e doveri delle socie
Le socie hanno diritto a:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere le componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull’attività associativa;
- esaminare i libri sociali.
Le socie sono tenute a:
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- l’Organo di Controllo, se istituito.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 – L’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l’identità dell’associata che interviene e vota.
Essa è costituita dalle socie dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutte le socie, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutte le associate maggiorenni iscritte nel libro socie.
Art. 10 – Convocazione e intervento delle associate
L’assemblea delle socie è convocata dalla presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi delle componenti del Consiglio Direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da un’altra componente del Consiglio Direttivo eletta dalle presenti.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle associate, in caso di impossibilità a procedere ad un’adunanza con intervento diretto delle associate ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo delle associate, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’Organo direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione delle associate intervenute, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento delle stesse alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutte le associate, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
Art. 11 – Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate.
Art. 12 – Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle socie intervenute con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle associate presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.
Ciascuna associata ha un voto.
Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra associata mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associata non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Competenze
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle socie escluse;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle aspiranti socie attraverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea delle socie. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dalla rappresentante più anziana di età.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente le associate.
Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretaria, tesoriera e da una o più altre consigliere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette o, in mancanza, un’altra associata, salvo ratifica da parte dell’Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno una Presidente, un Vice-Presidente, una Segretaria e una Tesoriera;
- cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea delle socie.
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.
Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle componenti e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutte le componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliera.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 12 mesi (oppure almeno 1 volta l’anno) e/o ogni qualvolta la Presidente o, in sua vece, la Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti, e trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – La Presidente
La Presidente, nominata dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea delle socie, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch’essa nominata dal Consiglio Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione della nuova Presidente.
La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 18 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra le non socie, sono rieleggibili. Almeno una rappresentante effettiva ed una supplente devono essere scelte tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge la Presidente tra le proprie componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 – Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
- il libro delle associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro delle volontarie
Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall’Associazione, che devono assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Art. 20 – Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria delle socie.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.